Riceviamo da un nostro lettore con preghiera di pubblicazione.
CONFEDERAZIONE DEL PIEMONTE
Torino – martedì, 21 febbraio 2012
COORDINAMENTO REGIONALE
CONFEDERALE DEL PIEMONTE
DIFFIDA AD ADEMPIERE
ai sensi della legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni
VISTA
la lettera di questa Confederazione del 3 luglio 2007 indirizzata all'allora Presidente della FIDS Ferruccio Galvagno, con la quale si denunciava il perverso e poco trasparente meccanismo di designazione degli ufficiali di gara e si proponeva una regolamentazione più trasparente e rigorosa a salvaguardia dei diritti di tutti i competitori;
VISTA
la lettera aperta di questa Unione del 24 maggio 2008 indirizzata al Presidente del CONI Giovanni Petrucci, con la quale si chiedeva di intervenire d’autorità affinchè la designazione degli ufficiali di gara venisse regolamentata, tenendo conto in primis del principio di terzietà previsto dall’articolo 33, comma terzo del proprio statuto, per evitare che si innescasse un meccanismo di palese conflitto di interessi che avrebbe potuto sfociare nel reato di frode in competizione sportiva previsto dall’articolo 1 della legge 401/1989;
PRESO ATTO
che il permanere nel tempo di tale perverso ed illegale sistema di designazione dei giudici di gara, ha leso non solo i diritti di tutti i competitori, che si sono ritrovati ad essere giudicati da maestri che abitualmente avevano in pista le proprie coppie o quelle della scuola di appartenenza, ma anche di quei maestri che per effetto di tale arbitraria scelta, fatta per favorire determinati gruppi di potere, pur avendone titolo non sono stati mai chiamati a giudicare;
PRESO ATTO
che la denuncia presentata dal maestro Alberto Pregnolato al Procuratore Federale, nel mese di dicembre 2010, ha dato luogo da un lato al procedimento presso gli organi interni di Giustizia sportiva e dall'altro presso laProcura della Repubblica di RIMINI;
VISTO
il comunicato stampa di questa unione sindacale del 31 gennaio 2011 con cui si richiedeva al CONI, in persona del suo Presidente Giovanni Petrucci, l'immediato commissariamento della FIDS per gravi irregolarità, di cui all'articolo 23 punto 3 dello statuto;
PRESO ATTO
che il CONI, per assicurare la regolare gestione delle attività federali, con provvedimento 8 febbraio 2011 ha commissariato la FIDS, nominando in via d'urgenza e con effetto immediato Commissario Straordinario LUCA PANCALLI, attribuendogli tutti i poteri del Presidente, del Consiglio Federale e del Consiglio di Presidenza ;
VISTA
la lettera aperta del 15 febbraio 2011, indirizzata al Commissario LUCA PANCALLI e trasmessa da questa Unione sindacale all'indirizzo del segretario generale giuliani@fids.it , con la quale, per garantire la regolare gestione delle attività federali, si richiedevano interventi risolutivi in ordine alla regolamentazione operativa degli articoli 80 e 66 dello statuto;
PRESOATTO
che i principi comportamentali delle giurie e votazioni, disposti con provvedimento commissariale in data 18 febbraio 2011, di per sé insufficienti, sono stati disattesi nel corso della stagione sportiva 2010/2011, nel silenzio più assoluto della FIDS che non ha assunto alcun provvedimento nei confronti di coloro che hanno tenuto una condotta illecita, lasciando intendere che fosse lecito giudicare i propri allievi e quelli del proprio team, non solo e non tanto nelle gare autorizzate dalla FIDS ed organizzate dalle ASA, ma anche e soprattutto nelle competizioni di coppa Italia e dei campionati regionali come nei casi a suo tempo denunciati con lettera aperta del 9 aprile 2011;
PRESO ATTO
che la mancanza di controlli e conseguentemente di provvedimenti sanzionatori, ha innescato un meccanismo talmente distorto da allontanare i trasgressori dall'adottare comportamenti conformi a tali principi, inducendoli a reiterare la violazione nella consapevolezza che tanto, dopo lo svolgimento della gara e l'omologazione dei risultati, nessuno sarebbe intervenuto;
TENUTOCONTO
che la richiesta d'incontro urgente avanzata dalla scrivente ORGANIZZAZIONE SINDACALE con la precitata lettera del 9 aprile 2011 è risultata totalmente disattesa con grave pregiudizio per i competitori che hanno partecipato a gare prive di regolamentazione di cui agli articoli 80 e 66 dello statuto FIDS;
PRESOATTO
della delibera 26 luglio 2011della commissione giudicante FIDS, con la quale sono state irrogate le sanzioni di radiazione per alcuni dirigenti e di inibizione da ogni attività federale da uno a cinque anni per altri dirigenti e giudici di gara;
PRESOATTO
che, la FIDS, in spregio alle specifiche norme contemplate dall'articolo 66 del proprio statuto, non curante delle reiterate richieste avanzate dalla scrivente Organizzazione sindacale, dei fatti illeciti accertati che hanno dato luogo alle sanzioni irrogate dagli Organi di giustizia sportiva e del procedimento penale in corso, ha continuato a mantenere ed alimentare il perverso, poco trasparente ed arbitrario SISTEMA di designazione degli ufficiali di gara rendendo fattibile ogni illecito sia a livello locale che centrale;
CONSIDERATO
che tale grave omissione della FIDS ha leso in passato e continua a ledere gravemente l’interesse giuridicamente tutelato di tutti i competitori perché fa venir meno la certezza di un corretto e leale svolgimento della competizione sportiva agonistica e la genuinità dei suoi risultati;
PRESOATTO
che, nonostante le specifiche disposizioni di cui al punto 1.19.3 del R.A.S.F. in vigore per la stagione sportiva 2011/2012, l'articolo 80 dello statuto è stato disatteso in molte gare nel silenzio più assoluto della FIDS e continua ad esserlo palesemente e surrettiziamente per la mancanza di quei controlli e provvedimenti sanzionatori precedentemente richiesti e finora totalmente disattesidalla FIDS;
PRESOATTO,
che continua a permanere nel RASF della stagione agonistica in corso, l'iniqua, deleteria e truffaldina disposizione che consente al direttore di gara di poter immettere un massimo di 15 coppie in ogni turno di selezione, pregiudicando in tal modo ogni seria valutazione sulla performance dei competitori e perpetuando quel sistema truffaldino che ha leso per anni e che continua a ledere i diritti di tutti i partecipanti, non potendo il giudice di gara in sei secondi e, in taluni casi, in poco meno di quattro esprimere un valido, idoneo e soprattutto normale giudizio per la mancanza del tempo minimo necessario per tale delicato adempimento;
PRESOATTO
che continuano ad essere disattese diverse disposizioni del RASF 2011/2012, alcune delle quali riguardano gli impianti, la pista, le musiche, la sicurezza ed altre il comportamento degli ufficiali di gara;
PRESO ATTO
che il sistema Random adottato in questi mesi dalla FIDS è del tutto arbitrario perché privo di qualsivoglia regolamentazione;
PRESOATTO
che la FIDS a tutt'oggi , non ha provveduto ad emanare i criteri in base ai quali procedere alla scelta degli atleti da far partecipare, in rappresentanza dell'Italia, ai campionati del mondo ed alle gare internazionali di particolare prestigio, limitandosi a stabilire nel RASF 2011/2012 che “ la selezione degli atleti, titolari e riserve, che rappresentino la FIDS nei Campionati e competizioni internazionali ufficiali, è di competenza dell‟Ufficio Gare Estere su indicazione delle Commissioni Tecniche competenti” aggiungendo” Salvo diversa deliberazione da parte del Consiglio Federale, per rappresentare l'Italia è indispensabile aver partecipato alle eventuali gare prescritte;
CONSIDERATO,
che la mancanza di criteri selettivi da applicare in modo omogeneo per tutte le categorie e discipline, fa sorgere notevoli dubbi e perplessità sulla correttezza dell'operato della FIDS e sulla liceità dei provvedimenti assunti in questi anni di gestione nei confronti di centinaia di atleti, specie ove si consideri che da ricerche e verifiche effettuate non risultano i relativi provvedimenti di scelta, dai quali sarebbe stato possibile risalire ai criteri adottati. Unica eccezione è fornita dalla delibera commissariale del 1 aprile 2011 che comunque non chiarisce quali siano stati i criteri adottati e se lo stesso metro di valutazione sia stato applicato per gli atleti di tutte le categoria e discipline. Essa, anzi, avvalora sempre più la convinzione che la scelta sia il risultato di valutazioni pilotate che contrastano appieno con le finalità pubblicistiche perseguite dalle federazioni sportive riconosciute dal CONI;
PRESO ATTO
che l'imponente fenomeno danza gestito dalla FIDS, avente un giro di affari di migliaia di milioni, coinvolge più di 10.000 scuole, 5.000 maestri, oltre 100.000 iscritti e migliaia di famiglie;
CONSIDERATO
che la FIDS, quale Federazione nazionale Sportiva (F.N.S.), riconosciuta dal CONI, a far data dal 26 giugno 2007, svolge funzioni pubblicistiche che le danno diritto di ricevere annualmente ingenti finanziamenti pubblici;
TENUTO CONTO
che tali funzioni impongono ad essa il rispetto rigoroso di tutti quei principi di imparzialità, economicità, efficacia, pubblicità, trasparenza e controllo , tipici delle strutture organizzative che svolgono funzioni pubblicistiche;
VISTO
che la FIDS nonostante tutto ciò continua a gestire gare a pagamento, di qualsiasi livello, che le danno, tra l'altro, un notevole introito di denaro senza garantire a tutti gli atleti che partecipano il diritto riconosciuto dal nostro ordinamento giuridico, che è quello della certezza che i giudici di gara siano designati secondo criteri di massima trasparenza in conformità alle norme statutarie di cui all'articolo 66 e che nessuno dei componenti del collegio giudichi le proprie coppie o allievi di società sportive presso cui esercitano attività di insegnamento, come previsto dall'articolo 80 dello statuto ;
TENUTO CONTO
che il CONI, ente pubblico al quale lo Stato italiano ha delegato ogni attività pubblicistica in materia di sport, in questi 12 mesi di gestione commissariale avrebbe dovuto vigilare con maggiore rigore sull’operato della FIDS, specie ove si consideri che la mancata regolamentazione dell'articolo 66 dello statuto e gli inesistenti controlli hanno concretato nella precedente gestione Galvagno il consumarsi di quei fatti illeciti sanzionati dalla giustizia sportiva, per i quali è in corso azione penale;
DIFFIDA
la FIDS in persona del suo legale rappresentante pro tempore LUCA PANCALLI ed il CONI, in qualità di Organo di vigilanza , in persona del suo legale rappresentante GIOVANNI PETRUCCI ad adempiere entro e non oltre il termine di 30 giorni previsto dalla legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni:
1) alla regolamentazione della nomina del personale arbitrale secondo i criteri e le modalità previste dall'articolo 66 dello statuto FIDS, in modo da salvaguardare il diritto di tutti i competitori di essere giudicati da giurie scelte con criteri trasparenti e obiettivi preventivamente regolamentati e parimenti quello di tutti gli ufficiali di gara, aventi titolo, ad essere prescelti in base a specifici ruoli di appartenenza e secondo criteri e modalità stabilite dalle norme statutarie e non indiscriminatamente, generando illeciti di ogni sorta, come avvenuto in passato e come avviene ancora oggi;
2) alla effettuazione di idonei controlli sull'osservanza scrupolosa da parte di tutti i giudici di gara delle specifiche disposizioni di cui al punto 1.19.3 del R.A.S.F. in vigore per la stagione sportiva 2011/2012, atte a far venir meno ogni questione di incompatibilità tra giudici di gara e maestri e tecnici federali e comunque per debellare alla radice ogni fenomeno truffaldino che ancora oggi permane;
3) alla regolamentazione del tempo minimo, ritenuto congruo, per giudicare correttamente la performance di ciascun atleta, essendo quello attualmente vigente di sei secondi e in taluni casi di quattro, del tutto ingiustificato e fonte primaria di illeciti, perché altera, inevitabilmente, la correttezza del giudizio, snaturando i risultati della competizione e conseguentemente intaccando i diritti di tutti i competitori che vengono gravemente lesi;
4) alla effettuazione di tutti quei controlli , da effettuare con indispensabile rigore, stante le finalità pubblicistiche perseguite dalla FIDS, attinenti all'osservanza scrupolosa, delle seguenti disposizioni, contenute nel RASF 2011/2012, che risultano disattese in tutto o in parte, alcune delle quali, oltre a ledere i diritti degli atleti, generano, in caso di incidenti, in capo a chi li ha violati e nei confronti dei soggetti cui incombe l'obbligo del controllo, responsabilità dirette ed in vigilando:
A) IMPIANTOSPORTIVO L'impianto sportivo in taluni momenti della competizione è inadeguato ad ospitare tutti i soggetti, che a vario titolo, vi partecipano, con grave pregiudizio per la loro incolumità;
B) SPOGLIATOI E SERVIZIIGIENICI Gli spogliatoi ed i servizi igienici sono inadeguati al numero degli atleti in gara;
C) SPAZI RISERVATI AGLI ATLETI Gli spazi riservati agli atleti in prossimità della pista per il riscaldamento ed altro sono inadeguati e comunque occupati da altri soggetti ai quali dovrebbe essere precluso ogni accesso;
D) BRANI MUSICALI Ibrani utilizzati non sempre sono selezionati nell'ambito del repertorio musicale omologato dalla FIDS in quanto sovente non rispettano la velocità metronomica prevista per ogni ballo; La durata dei brani non rispetta le prescrizioni regolamentari previste per i balli di coppia in particolare per le categorie 56/61-62/65-66/OL;
E) PISTA Le dimensioni della pista non sempre sono adeguate al numero degli atleti inseriti in quella manche;
F) SERVIZIO SANITARIO Il servizio sanitario è inadeguato per la mancanza di un medico e finanche di uno strumento necessario a misurare la pressione arteriosa;
G) VOTAZIONE VISIVA I risultati della votazione dei giudici di gara non sono ancora immediatamente visivi, nonostante sia trascorso più di un anno dal commissariamento, per mancanza di volontà della FIDS di applicare un sistema elettronico che avrebbe risolto all'origine l'annoso problema;
H) LOCALI VOTAZIONI L'accesso ai locali dove si svolgono le operazioni di stesura e controllo delle votazioni non è riservato ai soli addetti ai lavori ma è frequentato da soggetti estranei a tale attività;
I) TELEFONI CELLULARI/PALMARI L'uso dei telefoni cellulari/palmari continua ad essere praticato da alcuni giudici di gara nonostante il divieto assoluto;
L) GIUDICE DI GARA Nonostante le innumerevoli disposizioni che impongono al giudice di gara il rispetto scrupoloso dei doveri di lealtà, correttezza e probità, di essere terzo nella valutazione evitando qualsiasi condizionamento esterno, di votare gli atleti in base alla performance ed ai canoni tecnici previsti dai criteri di valutazione in uso, il giudizio di molti giudici, accertabile attraverso gli skating, risulta, purtroppo, ancora oggi, talmente sproporzionato,rispetto alla valutazione degli altri giudici ed al risultato complessivo conseguito dall'atleta in quel ballo ed in quella gara, da far sorgere legittimi dubbi e perplessità sulla sua correttezza, suscitando, per tale modo di agire, divenuto ormai abituale, vivo malcontento tra atleti e maestri e, ancor di più, indignazione per il comportamento dilatorio e del tutto omissivo tenuto dalla FIDS e dal CONI, che nulla fanno per controllare e sanzionare con rigore, ove occorra, tali disdicevoli ed illeciti comportamenti;
M) OSSERVATORE UFFICIALI DI GARA Per la particolare situazione esistente in FIDS, tale figura, ben regolamentata, sarebbe stata molto utile e comunque avrebbe costituito un notevole deterrente atto ad eliminare o quanto meno attenuare comportamenti truffaldini che ancora oggi esistono. Purtroppo, non risultano riscontri sull'operatività e sui risultati di tale soggetto;
5) alla eliminazione del sistema RANDOM arbitrariamente adottato dalla FIDS, con grave pregiudizio per i competitori, non essendo il suo funzionamento applicativo regolamentato dal vigente RASF, né da alcuna altra disposizione commissariale;
6) alla regolamentazione delle modalità di partecipazione alle gare dicampionato del mondo e alle gare internazionali di particolare prestigio per tutte le categorie e discipline, stabilendo, in modo chiaro ed inequivocabile, idonei e omogenei criteri di selezione che diano certezza dei propri diritti a tutti gli atleti, in modo da evitare che la mancanza o la poca chiarezza normativa, possa prestarsi ad arbitrarie nomine di favore che inficiano la correttezza della selezione e la legittimità dei provvedimenti, intaccando, i diritti di tutti quegli atleti che con abnegazione, spirito di sacrificio, costante impegno e sostenimento di notevoli spese hanno raggiunto le più prestigiose posizioni nella graduatoria mondiale.
La presente DIFFIDA AD ADEMPIERE viene avanzata con espressa avvertenza che, in caso di inadempimento, saranno esercitate tutte le azioni previste dalle leggi vigenti, ivi compresa quella di risarcimento.
Torino 22 febbraio 2012
P. LA CONFEDERAZIONE REGIONALE
USB PIEMONTE
L. CASALI
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